L'I.C.I

Cosa è.
L'I.C.I. ovvero l'imposta Comunale sugli immobili è dovuta da tutti i cittadini che possiedono o hanno diritto reale di usufrutto, su uno o più immobili siti nel territorio del Comune, come per esempio abitazioni, aree fabbricabili, superfici di fabbricati e terreni agricoli ecc.
 
L'entità dell'imposta è calcolata con vari parametri peculiari di ogni Comune (regolamento e aliquote i.c.i.) ma,  sempre e comunque in relazione al valore catastale dell'immobile.
 
N.B.
(per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario).
   
 
Il pagamento e la dichiarazione.
Sulla Base dell'ultima dichiarazione fatta dal contribuente e applicando il regolamento I.C.I. Comunale in vigore, si determinerà l'entità dell'imposta che il cittadino dovrà corrispondere  tramite versamento con appositi bollettini sul c/c postale n° 22611602 intestato alla Tesoreria Comunale di Bisegna riscossione I.C.I., oppure utilizzando gli appositi modelli di pagamento.
 
N.B.
(l'imposta viene calcolata sui mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso e sull'effettiva percentuale di immobile posseduta nel corso di tale periodo)
 
Generalmente il pagamento è diviso in due rate di cui la prima da pagare entro il 16 giugno dell'anno successivo all'applicazione della tassa e la seconda entro il 16 dicembre dello stesso anno integrata di eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
E' previsto il pagamento anche in un'unica soluzione da effettuarsi entro il 16 giugno dell'anno successivo all'applicazione ella tassa.
 
Il contribuente deve obbligatoriamente avvisare il Comune se si verificano variazioni agli immobili posseduti (acquisizione proprietà a seguito di acquisto, successione o costruzione, variazione destinazione urbanistica, diritto reale ecc.), questo perché tali variazioni determineranno un diverso ammontare dell'imposta dovuta, e queste variazioni deve comunicarle tramite un'apposita dichiarazione che va presentata entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione.

 

N.B.

(Nel caso il dichiarante omette in maniera parziale o totale il pagamento dell'imposta o rilascia una dichiarazione infedele sarà punito con le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, Lgs. 471-472-473/1997.La stessa legge prevede il ravvedimento operoso tramite il quale il cittadino che abbia commesso irregolarità o nel pagamento, o nella dichiarazione, possa "ravvedersi" nei tempi e nei modi previsti dalla stessa legge e pagare in misura ridotte le sanzioni previste).

   
 
Rimborsi, esenzioni e detrazioni.
 
Il contribuente, tramite l'apposita modulistica e sulla base del regolamento Comunale dell'I.C.I., può comunicare all'ufficio tributi eventuali esenzioni o detrazioni di cui potrebbe beneficiare,ai fini di una riduzione del pagamento dell'imposta.
 
Nel caso il contribuente ritenga di aver versato un'imposta più alta di quella dovuta e dopo essersi rivolti all'ufficio tributi per dei chiarimenti, può inoltrare un'istanza di rimborso su apposito modello che deve contenere le ragioni del rimborso, gli estremi dei versamenti effettuati e gli immobili ai quali si riferisce l'imposta.

 

N.B.

(è importante sapere che nel caso si ricorra alla commissione tributaria è necessario notificare al Comune copia del ricorso secondo quanto previsto dal D.Lgs 546/92.).

    
Aliquote I.C.I.
  
- 5,00 PER MILLE PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE;
- 6,00 PER MILLE PER LE RESTANTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI;
- 4,00 PER MILLE PER LE AREE FABBRICABILI.
 
DETRAZIONI:
- Euro 154,94 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 
P
er abitazione principale deve intendersi:
a) quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale di godimento ed in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo
grado e al coniuge, ancorché separato o divorziato.
  
La detrazione per abitazione principale:
a) deve essere rapportata al periodo dell'anno in cui l'unita' immobiliare e' stata utilizzata come abitazione principale;
b) se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa in parti uguali tra loro, e, quindi, prescindendo dalle quote di proprietà.
 
Per gli immobili concessi in uso gratuito:il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre una comunicazione attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune.
La mancata comunicazione comporta la decadenza del beneficio.
La comunicazione per beneficiare della detrazione per abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito non deve essere presentata se già' presentata negli anni precedenti.
 
Versamenti:
- la prima rata deve essere versata entro il 16/06 ed e' pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente
- la seconda deve essere versata dal 1 al 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
Informiamo inoltre che per l'anno e' stata confermata la riscossione diretta dell'imposta comunale sugli immobili e pertanto i versamenti devono essere eseguiti direttamente a favore della tesoreria comunale utilizzando esclusivamente i bollettini di conto corrente postale intestati a:
Comune di Bisegna - Servizio Tesoreria ICI c/c postale n° 22611602 grazie ad un accordo stipulato fra questo ente e le poste italiane p.a. bollettini di conto corrente postale saranno inviati a domicilio dei contribuenti,per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio tributi del comune.
Allegato Dimensione
Dichiarazione I.C.I. (pdf) 99.07 KB
Ravvedimento operoso I.C.I. (pdf) 75.14 KB
Richiesta di rimborso I.C.I. (pdf) 71.71 KB